Art. 1.

      1. Presso il Ministero delle infrastrutture è istituito il Fondo nazionale di interventi per la manutenzione straordinaria degli immobili degli Istituti autonomi case popolari, la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.